STATUTO

Art.1 Costituzione sede e durata.


E’ costituita l’Associazione Europea dei Paesi e Città dei marmi, dei graniti e delle pietre naturali, denominata “CITTA’DELLA PIETRA”. L’Associazione ha la propria sede amministrativa nella città ove è ubicata la direzione. L’Associazione può disporre di sedi e recapiti decentrati a livello nazionale, regionale e provinciale e o articolarsi in strutture a livello regionale e nazionale. L’Associazione ha durata illimitata. L’Assemblea dei Soci ne può determinare lo scioglimento.

 

Art.2 Finalità istituzionali.


L’Associazione non ha fini di lucro ed ha i seguenti scopi:
operare per la maggior tutela e conoscenza della cultura del costruire con i materiali lapidei e per la salvaguardia dei paesaggi e delle architetture che fondano le loro radici nella cultura della costruzione con la pietra.
Creare le condizioni per il perseguimento della cultura del costruire con la pietra, attraverso la promozione e la creazione di eventi seminari ricerche e studi in tal senso, realizzare opere editoriali e manifestazioni culturali oltre che divenire centro informatico e informativo sul tema.
Stimolare la diffusione della cultura del costruire con la pietra attraverso la diffusione delle città aderenti all’associazione e la creazione di ciruiti museografici tematici e mostre permanenti sull’argomento.
Promuovere manifestazioni collettive per favorire lo scambio di esperienze e la reciproca conoscenza tra maestri della pietra, ricercatori in materia e collettività che vantano tradizione nel tempo nel costruire e lavorare con marmi graniti e pietre naturali.
L’Associazione può aderire ad Enti ed organizzazioni di carattere internazionale, nazionale, regionale e provinciale in armonia con i propri scopi statutari; può altresì assumere partecipazioni o promuovere la costituzione di istituti, società, associazioni od enti di qualsiasi natura giuridica purchè non in contrasto con i propri scopi sociali. L’Associazione designa e nomina propri rappresentanti o delegati in enti, organi o commissioni nei quali la rappresentanza sia richiesta o ammessa.L’Associazione espleta ogni altro compito che dalle leggi o da deliberato dell’Assemblea dei Soci sia ad essa direttamente affidato.

 

Art. 3 Marchio associativo

L’Associazione adotta un proprio marchio e ne può consentire l’utilizzo e la riproduzione ai Soci, su loro richiesta e previo controllo di legittimità dei singoli impieghi. L’Associazione si tutela contro gli usi non autorizzati e devianti del proprio marchio.

Art.4 Soci

Possono aderire all’Associazione previa domanda di adesione da far pervenire presso la sede di Verona, in qualità di Soci effettivi:
i comuni che danno nome ad un comparto produttivo del marmo o nei quali vi siano insediati laboratori di trasformazione o artigianali.
I comuni che dispongono di patrimonio architettonico e paesaggistico ambitentale inerente al marmo e alle pietre e che abbiano intenzione di valorizzarlo attraverso l’Associazione.
Le Regioni, le Provincie, le Camere di commercio e le Comunità Montane che comprendono i comuni con le caratteristiche sopra descritte.

Possono altresì aderire all’Associazione in qualità di Soci sostenitori:
Enti, Associazioni o Consorzi di valorizzazione.
La qualifica di Socio sostenitore non consente l’esercizio dell’elettorato attivo ne di quello passivo.

 

Art.5 – Acquisizioni della qualifica di Soci.

 

Per acquisire la qualifica di Socio, occorre farne domanda.
Sulla domanda di ammissione il richiedente dovrà espressamente dichiarare che, in caso della perdita della qualità di Socio, dà mandato al Presidente di inoltrare le proprie dimissioni a qualsiasi organismo in cui sia stato eletto o designato per il tramite o su segnalazione dell’Associazione o da organismi della struttura associativa dell’Associazione stessa.
Sulla domanda di ammissione del Socio, sottoscritta dal legale rappresentante o da una persona dell’uopo delegata, delibera la Giunta entro 60 giorni dalla ricezione della domanda stessa. Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta, la deliberazione sarà notificata con lettera raccomandata entro 60 giorni dalla delibera. In difetto vige il principio del silenzio assenso.
Contro la delibera della Giunta è ammesso, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Consiglio Direttivo che decide inappellabilmente, dandone comunicazione agli interessati. L’adesione impegna il Socio a tutti gli effetti di legge e statutari. Con inizio dal gennaio o dal luglio successivi alla data di adesione decorrono tutti i diritti sociali.
L’adesione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, se non sia stato presentato dal Socio formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza dell’anno in corso a mezzo lettera raccomandata sottoscritta da inviare alla sede operativa dell’Associazione. La qualifica di Socio comporta l’accetazione del presente Statuto. I soci sono tenuti a corrispondere all’Associazione, entro e non oltre il 31 del mese di maggio di ogni anno, i contributi associativi derivanti dalle delibere dell’Assemblea dei Soci, nella misura e con le modalità stabilite dai competenti organi. Solo se in regola con tutti i contributi sociali è possibile esercitare i diritti negli organi previsti dal presente statuto nonché rappresentare l’Associazione in Enti o commissioni. Il Presidente dell’Associazione, sentita la Giunta, può agire giudizialmente nei confronti dei Soci morosi.
Ai Soci è fatto divieto di appartenere ad altri organismi aventi finalità identiche o incompatibili con quelle perseguite dall’Associazione, salvo deroga deliberata dal Consiglio Direttivo, su proposta della Giunta.
La quota ovvero il contributo associativo, nonché la qualifica di socio, non può essere trasferito e non è rivalutabile.

 

Art. 6 – Perdita della qualità di Socio.


La qualità di Socio si perde:

  • Per lo scioglimento dell’Associazione deliberato dall’Assemblea;
  • Per dimissioni secondo i modi e nei termini di cui al precedente articolo 5, comma 6. Le dimissioni non esonerano il Socio dagli adempimenti finanziari assunti nei modi e nei termini previsti dal precedente articolo 5;
  • Per espulsione, deliberata dalla Giunta, in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi dettati dai competenti organi dell’Associazione o per violazione delle norme del presente Statuto;
  • In conseguenza della perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
  • Su delibera della Giunta per mancato pagamento dei contributi sociali per due anni.

I provvedimenti di cui alle lettere c), d) ed e) del primo comma dovranno essere comunicati agli interessati entro 30 giorni dalla delibera adottata dalla Giunta. Il Socio, raggiunto da provvedimento di espulsione di cui alla lettera c) del primo comma, ha facoltà di interporre ricorso avverso il provvedimento al Collegio dei Probiviri di cui all’articolo 28, entro 20 giorni dalla comunicazione. La perdita della qualifica di Socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale, nonché le inderogabili dimissioni da quegli organi e commissioni a cui appartenga o in cui sia stato nominato su segnalazione o nomina dell’Associazione.

 

Art. 7 – Sanzioni.


I gradi delle sanzioni applicabili dalla giunta per i casi di violazione statutaria, sono nell’ordine:

  1.     La deplorazione scritta;
  2.     la sospensione;
  3.     la decadenza.

La sanzione di cui alla lettera b) impedisce la partecipazione all’attività degli organi statutari.

 

TITOLO III Coordinamento territoriale

 

Art. 8 – Coordinamento regionale.


Ai fini dell’attuazione degli scopi di cui all’articolo 2, il Consiglio Direttivo dell’Associazione può, nel rispetto dei criteri di economicità, di efficienza organizzativa e di rappresentatività, istituire dei “Coordinamenti Regionali” nelle Regioni ove esistano almeno 10 Soci, determinandone altresì funzioni e competenze. I Coordinamenti Regionali rappresentano sul territorio di loro competenza l’Associazione città della pietra ed acquisiscono la funzione di coordinamento tra l’Associazione ed i singoli Soci. Essi rappresentano e tutelano gli interessi dei Soci del territorio di loro competenza. Organi dei suddetti coordinamenti sono: l’Assemblea dei Soci ed il Coordinatore Regionale. L’Assemblea dei Soci dell’Associazione appartenenti ai singoli coordinamenti regionali elegge il Coordinatore Regionale il quale di diritto fa parte del Consiglio direttivo e dura in carica 4 anni. Per le modalità di convocazione dell’Assemblea dei Soci valgono le disposizioni di cui al titolo IV del presente Statuto, così come per la disciplina delle sedute e delle votazioni ad eccezione:

  • dei termini di invio delle convocazioni che vengono ridotti a 15 giorni e delle modalità di invio che viene previsto per lettera ordinaria;
  • dall’obbligo della presenza del notaio che, ove prescritto, sarà obbligatoriamente sostituito dal Direttore o suo incaricato.

La persona che ha titolo a convocare l’Assemblea dei Soci è il Coordinatore Regionale.

 

Art.9 – Rapporti con l’Associazione.

 

I Coordinamenti Regionali nell’espletamento delle loro attività sul territorio di loro competenza e nei rapporti con Enti, Organismi, ed Autorità locali sono tenuti in ogni caso a informare preventivamente il Presidente dell’Associazione e concordare le direttive da seguire. Qualora il Consiglio Direttivo dell’Associazione accerti da parte di Coordinamenti Regionali gravi inosservanze delle norme statutarie, inefficienza o stati ricorrenti di inattività, potrà assumerne direttamente la conduzione e qualora lo reputi necessario, nominare un delegato di cui ne determinerà di volta in volta i poteri.

 

TITOLO IV Organi e strutture dell’Associazione

 

Art.10 – Organi dell’Associazione

.

Organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • la Giunta;
  • il Presidente;
  • l’Ufficio di Presidenza;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • il Collegio dei Probiviri;
  • il Direttore.

 

Art.11 – Assemblea: composizione e voti.


L’assemblea dell’Associazione è composta da tutti i Soci effettivi, per il tramite del loro legale rappresentante o da una persona allo scopo delegata. Possono partecipare ai lavori assembleari senza poter di voto i Soci sostenitori. Ogni Socio effettivo ha diritto ad un voto che può essere delegato. Ogni votante non può ricevere più di tre deleghe conferite per scritto da Soci aventi diritto al voto e comunque appartenenti allo stesso territorio regionale del delegato.

 

Art.12 – Assemblea: Presidente, segretario e scrutatori.


L’Assemblea nomina nel proprio seno il Presidente, tre o cinque scrutatori ed il Segretario che può essere scelto anche tra persone estranee ai componenti dell’Assemblea. Nel caso in cui i due terzi degli aventi diritto al voto ne facciano richiesta almeno cinque giorni prima della riunione o, comunque, quando si tratti di modifiche dello Statuto o di scioglimento dell’Associazione, il segretario dovrà essere un Notaio.

 

Art.13 – Assemblea: convocazione.


Le riunioni dell’Assemblea, ordinaria e straordinaria, vengono convocate dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante lettera raccomandata o altro mezzo atto a certificarne il ricevimento, da spedire ad ogni Socio effettivo avente diritto al voto almeno 30 giorni prima del giorno fissato per l’adunanza. Ai Soci sostenitori la convocazione potrà essere inviata, in vece della lettera raccomandata, mediante lettera ordinaria. In seduta ordinaria l’Assemblea è convocata due volte l’anno. L’avviso di convocazione deve contenere: l’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, del giorno, del mese ed anno e dell’ora dell’ adunanza, nonché le indicazioni relative alla seconda convocazione che deve essere fissata almeno un’ora dopo la prima convocazione. Se all’ordine del giorno vi è l’approvazione dei bilanci, la convocazione dovrà contenere altresì l’indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui gli stessi e i documenti a corredo possono essere consultati. L’Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente dell’Associazione o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o su richiesta scritta di almeno 1/3 dei Soci che, in tal caso, devono presentare uno schema di ordine del giorno. Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci, il Presidente deve provvedervi entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta. In mancanza la convocazione verrà effettuata entro 10 giorni successivi, dal Presidente del Collegio dei Probiviri. In caso di urgenza, l’Assemblea può essere convocata con fonogramma, fac-simile o telex con preavviso di almeno cinque giorni.

 

Art.14 – Assemblea: validità, maggioranze.


Le riunioni dell’Asseblea sono valide in prima convocazione allorchè siano presenti, fisicamente o per delega, i Soci che rappresentino la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. Sono valide in seconda convocazione allorchè siano presenti almeno 1/6 dei Soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti. Nelle votazioni palesi prevale, in caso di parità, la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di Soci che rappresenti almeno i 3/5 dei Soci aventi diritto al voto. Il Presidente dell’Assemblea stabilirà di volta in volta le modalità delle votazioni, scrutinio segreto o scrutinio palese, salvo che 2/5 degli intervenuti richieda che si adotti un metodo diverso da quello stabilito dal Presidente, nel qual caso l’Assemblea delibererà circa il sistema di votazione. Alle elezioni delle cariche sociali si procede con votazione segreta, salva diversa indicazione della maggioranza dei voti espressi dall’Assemblea. In caso di parità di voto, si procede a ballottaggi sino al raggiungimento della maggioranza.

 

Art.15 – Assemblea: competenze.
L’assemblea in seduta ordinaria:

  • stabilisce gli indirizzi politici dell’Associazione;
  • elegge ogni 4 anni il Presidente dell’Associazione tra i componenti dell’Assemblea aventi diritto al voto;
  • elegge ogni 4 anni il Consiglio Direttivo e le altre cariche sociali di nomina assembleare previste dal presente Statuto;
  • entro il 30 di giugno di ciascun anno approva il bilancio consuntivo dell’anno precedente e la relazione sull’attività svolta dall’Associazione;
  • approva annualmente entro il 30 novembre il bilancio preventivo e la misura dei contributi associativi per l’anno solare successivo, nonché le modalità di corresponsione;
  • delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno, nonché sulla eventuale applicazione di contribuzioni straordinarie.

L’Assemblea in seduta straordinaria delibera:

  • le modifiche al presente statuto;
  • lo scioglimento dell’Associazione;
  • la nomina dei liquidatori e le modalità di liquidazione;
  • su ogni altro argomento di particolare importanza che gli Organi stautari ritengano di sottoporre ad essa.

 

Art.16 – Consiglio Direttivo: composizione.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è composto:

  • il Presidente dell’Associazione;
  • un rappresentante per ogni Regione;
  • i Coordinatori Regionali.

 

Art.17 – Consiglio Direttivo: convocazione.


Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell’Associazione, che lo presiede, almeno ogni 4 mesi, e, comunque, ogni volta che lo ritenga necessario e tutte le volte che lo richiedano, per iscritto, almeno 1/3 dei suoi componenti; in tal caso devono presentare uno schema di ordine del giorno. Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero dei componenti, il Presidente deve provvedere entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta; in mancanza vi provvederà entro i successivi 10 giorni il Presidente del Collegio dei Probiviri. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora, nonché l’ordine del giorno della riunione. La convocazione da inviarsi a mezzo lettera ordinaria, deve avvenire con preavviso di almeno 8 giorni. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche a mezzo telegrafo, fac-simile, telex, con preavviso di almeno 3 giorni. Ciascun membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto; non sono ammesse deleghe. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta. Le votazioni del Consiglio Direttivo sono di norma palesi, salvo che le richiedano segrete il Presidente oppure 1/3 dei presenti.

 

Art. 18 – Consiglio Direttivo: funzioni.
Il Consiglio Direttivo, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea:

  • detta i criteri dell’Associazione;
  • nomina tra i componenti di diritto e per elezione di cui all’articolo 16 tre Vice Presidenti di cui uno vicario che sostituisca il Presidente in caso di sua assenza od impedimento; il Vice Presidente Vicario assume anche l’incarico di Tesoriere;
  • elegge tra i componenti di diritto e per elezione del consiglio di cui all’articolo 16, i membri di giunta di cui al comma 1 dell’articolo 20;
  • predispone annualmente, entro il 30 maggio, la relazione politica e finanziaria, nonché il bilancio consuntivo ed entro il 31 ottobre il bilancio preventivo;
  • stabilisce la misura dei contributi dovuti dai Soci, le modalità e i termini di riscossione;
  • approva e modifica i regolamenti interni;
  • delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione, compresa la facoltà di chiedere la convocazione dell’Assemblea straordinaria;
  • delibera inappellabilmente, su relazione del Presidente, la decadenza dalle cariche sociali dei membri degli Organi Statuari ingiustificatamente assenti per tre sedute consecutive;
  • delibera sulla costituzione, accorpamento o scioglimento dei Coordinamenti Regionali di cui all’articolo 8;
  • delibera, su proposta del Presidente, sull’attribuzione della qualifica di Presidente Onorario a persona che abbia contribuito con la propria esperienza ed attività alla crescita dell’Associazione. La delibera viene approvata solo in presenza di unanimità di voto. Il Presidente Onorario partecipa di diritto a tutte le riunioni degli organi collegiali con potere di voto consuntivo.

 

Art.19 – Consiglio Direttivo: commissioni consiliari, comitati tecnici.


Per la migliore trattazione dei problemi sottoposti alle decisioni degli Organi Collegiali, il Consiglio Direttivo potrà costituire nel proprio seno delle Commissioni Consiliari o dei Comitati Tecnici con funzioni consultive ed eventualmente integrati da esperti. La composizione, i compiti e le attività delle Commissioni e dei Comitati di cui al comma precedente, saranno di volta in volta definiti e disciplinati da appositi regolamenti approvati dal Consiglio Direttivo.

 

Art.20 – Giunta: composizione.


La Giunta dell’Associazione è composta da 8 membri. Ne fanno parte di diritto:

  • il Presidente dell’Associazione;
  • i tre Vice Presidenti.

Ne fanno parte per elezione quattro consiglieri eletti dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

 

Art.21 – Giunta: funzioni.


La Giunta:

  • adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, riferendone alla prima adunanza dello stesso, per la loro ratifica.
  • Provvede all’amministrazione dell’Associazione, tranne per ciò che dallo statuto è demandato al Consiglio Direttivo;
  • Delibera sull’ammissione dei soci e ne dichiara la decadenza;
  • Nomina, su proposta del Presidente, il Direttore dell’Associazione, il quale partecipa alle riunioni degli Organi Collegiali con potere consultivo e le cui attribuzioni sono disciplinate con apposita delibera della Giunta;
  • Conferisce incarichi professionali, occasionali o continuativi, e delibera su contratti, fissandone le modalità e gli onorari o compensi;
  • Provvede alle designazionei ed alle nomine dei rappresentanti dell’Associazione, in congressi, enti, commissioni o società e comunque ove sia richiesta la rappresentanza dell’Associazione.
  • Fissa la percentuale della quota devoluta ai Coordinamenti Regionali per attività coordinate con la Giunta stessa e comunque compatibili con lo Statuto dell’Associazione, sulla base del montante delle quote associative riscosse dai Soci di competenza di ogni singolo Coordinamento Regionale. La Giunta stabilisce altresì le modalità di rendicontazione delle somme a tal fine devolute;
  • Su proposta del Direttore assume e licenzia il personale dipendente.

 

Art.22 – Giunta: convocazione.


La Giunta, mediante avviso, da inviare con lettera ordinaria, contenente l’indicazione del luogo, del giorno, mese ed anno e dell’ora, nonché l’ordine del giorno della riunione, è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario e comunque almeno una volta ogni 2 mesi, con preavviso di almeno 8 giorni. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche a mezzo telegrafo, fac-simile, con un preavviso di almeno 3 giorni. In ogni caso la presenza totalitaria alle riunioni sana eventuali vizi di convocazione. Le deliberazioni della giunta sono prese a maggioranza dei votanti e sono valide se sono adottate con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Non sono ammesse deleghe. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del presidente; nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta. Le votazioni della Giunta sono di norma palesi, salvo che le richiedano segrete il Presidente oppure il 50% dei componenti la giunta stessa.

 

Art.23 – Ufficio di Presidenza.


L’Ufficio di Presidenza è un organo di rappresentanza e di consultazione del Presidente ed è composto, oltre che dal Presidente dell’Associazione,dai tre vice presidenti. Esso potrà assumere quelle funzioni e quei poteri che di volta in volta gli verranno affidati dagli organi statutari. La segreteria delle riunioni dell’Ufficio di Presidenza è svolta, di norma, dal Direttore.

 

Art.24 – Il Presidente.


Il Presidente rappresenta l’Associazione ad ogni effetto di legge e statutario; ha poteri di firma che può delegare. Il Presidente:

  • Dà esecuzioni alle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Ginta ed adotta i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali;
  • Presiede le riunioni di Consiglio Direttivo e di Giiunta;
  • Ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti;
  • Può compiere tutti gli atti, non demandati dallo Statuto ad altri Organi, che si rendessero necessari nell’interesse dell’Associazione;
  • Vigila sull’ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;
  • Redige la relazione politica da presentare al Consiglio ed all’Assemblea;
  • Può sostituirsi alla Giunta ed al Consiglio nei casi di urgenza riferendo i provvedimenti assunti alla prima adunanza successiva per la loro ratifica;
  • Può affidare particolari incarichi operativi a membri di Giunta o comunque a Soci dell’Associazione, definendone gli ambiti e le competenze ed ha la facoltà, in qualsiasi momento, di revocare totalmente o parzialmente o di modificare gli incarichi stessi.

In caso di vacanza della carica di Presidente, il Vice Presidente Vicario ne assume le funzioni quale Presidente Interinale e convoca, entro sessanta giorni dalla vacanza, l’Assemblea che provvede, con le modalità di cui al presente Statuto, all’elezione del nuovo Presidente. Il nuovo eletto durerà in carica sino alla naturale scadenza del mandato in corso.

 

Art.25 – I Vice Presidenti.


Il Presidente viene coadiuvato da tre Vice Presidenti e, in caso di assenza od impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente Vicario. Il Presidente, i Vice Presidenti che hanno ricoperto i rispettivi incarichi per due mandati quadriennali consecutivi non sono rieleggibili alla stessa carica.

 

Art.26 – Collegio dei Revisori dei Conti.


Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti, nominati dall’Assemblea anche tra i non soci. In occasione della prima riunione del Collegio i membri effettivi provvedono a scegliere tra loro il Presidente. In caso di mancanza di un membro effettivo del Collegio, subentra il membro supplente più anziano di età. Ove si renda vacante la carica di Presidente, il Collegio provvede alla nuova elezione in occasione della riunione immediatamente successiva. Il nuovo eletto rimane in carica sino alla naturale scadenza del mandato in corso. Il Collegio viene convocato dal Presidente del Collegio stesso ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque almento tre volte per ogni anno, mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, del mese, dell’anno, dell’ora e del luogo della riunione. La convocazione della prima riunione del Collegio, successiva alla propria elezione o nel caso di vacanza del Presidente del Collegio stesso, viene convocata dal Presidente dell’Associazione. La convocazione, da inviare a mezzo lettera raccomandata deve avere un preavviso di almeno otto giorni.

 

Art.27 – Revisori dei Conti: funzioni.


E’ compito del Collegio dei Revisori dei Conti:

  • Vigilare e controllare la gestione amministrativa dell’Associazione;
  • Redigere la relazione sul conto consuntivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno quattro volte all’anno e assiste alle riunioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

 

Art. 28 – Collegio dei Probiviri.


Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea tra i Soci in concomitanza delle altre cariche sociali; durano in carica un quadriennio e non possono ricoprire l’incarico per più di due mandati consecutivamente. La carica di Proboviro è incompatibile con ogni altra carica dell’Associazione.
In occasione della sua prima riunione il Collegio provvede a nominare nel suo seno il Presidente che dovrà essere scelto tra i membri effettivi. Il Collegio pronuncia pareri e giudica inappellabilmente, quale amichevole compositore, su tutte le questioni che non siano riservate agli altri organi dell’Associazione, anche in relazione all’applicazione del presente Statuto e dei regolamenti interni. In particolare, il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere un parere, inappellabile e vincolante per i Soci e per l’Associazione, su ogni controversia tra i Soci o tra gli stessi e l’Associazione che ad esso venga deferita dal Presidente dell’Associazione o dalle parti tra cui la controversia è insorta. In questi casi la pronuncia assume il valore di lodo arbitrale irrituale.

 

Art.29 – Cariche sociali: gratuità.


Le cariche sociali non sono retribuite ed hanno la durata di 4 anni salvo dimissioni o decadenza verificatasi per l’assenza del titolare da tre sedute consecutive senza giustificato motivo; la decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo ai sensi del presente statuto. In caso di vacanza della carica relativa ad un membro di diritto del Consiglio Direttivo, provvederà alla sostituzione pro-tempore l’organo statutario cui competeva la nomina; negli altri casi subentrerà il primo dei non eletti e, in mancanza, il Consiglio Direttivo provvederà alla cooptazione. In caso di vacanza della carica relativa ad un membro della Giunta, provvederà alla sostituzione il Consiglio Direttivo.

 

Art.30 – Il Direttore.


Il Direttore dell’Associazione, nominato dalla Giunta su proposta del Presidente, è a capo del personale e responsabile dell’attività organizzata, del regolare funzionamento degli uffici, della conservazione dei documenti e della gestione del personale. Coadiuva il Presidente e gli Organi Collegiali nell’espletamento del loro mandato. Partecipa alle riunioni degli stessi organi, a titolo consuntivo, assumendone le funzioni di Segretario quando tale compito non sia espressamente attribuito ad un notaio. Svolge funzioni istruttorie e di coordinamento dei lavori delle Commissioni e Comitati costituiti dagli Organi Statutariamente preposti.

 

TITOLO V Patrimonio sociale – amministrazione – bilanci

 

Art.31 – Patrimonio sociale.


Il patrimonio sociale è formato:

  • Da beni e valori acquisiti dall’Associazione o da essa venuti in proprietà a qualsiasi legittimo titolo;
  • Dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo fino a che non siano erogate.

I proventi dell’Associazione sono formati da:

  • Contributi ordinari;
  • Contributi straordinari:
  • Contributi integrativi;
  • Oblazioni volontarie;
  • Proventi vari, nonché ogni altra entrata deliberata dal Consiglio Direttivo.

L’Associazione non può in nessun caso procedere alla distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione medesima, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

Art.32 – Esercizio sociale.


L’esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

 

Art.33 – Bilancio preventivo.


Il bilancio preventivo deve indicare in entrata i contributi dovuti dai Soci e le altre eventuali forme di finanziamento. In uscita deve indicare gli impegni competenti all’esercizio, divisi per voi.

 

Art.34 – Bilancio consuntivo.


Il bilancio consuntivo si compone del bilancio patrimoniale e del rendiconto economico. Quest’ultimo deve essere redatto in corrispondenza delle voci del preventivo. Le scritture contabili devono permettere di verificare sempre la corrispondenza tra preventivo e consuntivo.

 

Art.35 – Scioglimento e liquidazione.


Lo scioglimento dell’Associaozione è deliberato dall’Assemblea in seduta straordinaria, costituita da almeno i 4/5 dei Soci e con il voto favorevole di almeno 2/3 dei votanti. La stessa Assemblea, con le medesime maggioranze, provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e dettando le modalità di liquidazione.
L’eventuale patrimonio residuo, a seguito della liquidazione, dovrà essere devoluto ad altro Associazione con analoga finalità ovvero ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 c.190 della Legge n. 662/1996. E’ fatta salva qualsiasi altra destinazione imposta dalla legge.

 

Art.36 – Norme transitorie.


Fino alla nomina dei membri che ricopriranno le cariche previste dal nuovo testo dello Statuto di cui gli articoli precedenti, rimarranno in carica i componenti degli attuali organi dell’Associazione.